Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 18/02/1999 n. 28

a) al comma 1, le parole: "e per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "per azioni e in accomandita per azioni"

b) al comma 2, le parole da: "per i beni la cui cessione" fino a "l'aliquota propria del bene" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi"

c) al comma 3, le parole: "il valore normale è quello" sono sostituite dalle seguenti: "il valore normale può essere determinato in misura pari a quello"

d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato

articolo 29. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, o in alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto

articolo 29 della legge n. 449 del 1997, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998 il valore normale delle partecipazioni stesse è determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

5. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

Art. 14 - Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 15 - Modifiche alla disciplina in tema di rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da società non residenti.

1. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 1, le parole: "sia stata posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno"

b) al comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986 n. 917", sono aggiunte le seguenti: ", nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1"

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui ai precedenti commi" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1" e il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi".

Art. 16 - Riapertura del termine di cui all'articolo 46, primo comma, della legge n. 47 del 1985.

1. E' disposta la riapertura, fino al 31 maggio 1999, del termine previsto dall'articolo 46, primo comma, della legge n. 47, e successive modificazioni.

Art. 17 - Differimento dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 357 del 1994.

1. Il versamento per l'anno 1998 dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 giugno 1994 n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994 n. 489, si intende validamente effettuato se avvenuto entro il 30 marzo 1998. Detto versamento si intende validamente effettuato anche se avvenuto entro il 15 luglio 1998 con l'applicazione degli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 31 marzo 1998.

Art. 18 - Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989 n. 144, i comuni hanno la facoltà di stabilire con propria deliberazione che fra le attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono comprese anche quelle svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni, nonché quella svolta da persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989 n. 144.

3. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi per le somme versate in ottemperanza alle disposizioni richiamate al comma 1.

Art. 19 - Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti.

1. All'articolo 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, le parole da: "è dovuta" sino alla fine della nota, sono sostituite dalle seguenti: "non è dovuta".

Art. 20 - Disposizioni in materia di sanzioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997 n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997 n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: "obbligatorio di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 1), del medesimo regio decreto 16 marzo 1942 n. 267"

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 2), del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267"

c) alla lettera c), le parole: "all'articolo 110" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 111".

CAPO II Semplificazioni degli adempimenti a carico dei contribuenti

Art. 21 - Esonero dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696, la lettera rr) è sostituita dalla seguente: "rr) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;".

Art. 22 - Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici.

1. Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.

2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 23 - Esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi.

1. La circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1976 n. 160, ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, non è soggetta all'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978 n. 627.

CAPO III Disposizioni in materia di accertamento, di contrasto all'evasione, di revisione generale del catasto e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria

Art. 24 - Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro.

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, al comma 1-bis, riguardante il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, introdotto dall'articolo 3, comma 135, lettera e), della legge 28 dicembre 1995 n. 549, la parola: "principale" è sostituita dalla seguente: "proporzionale".

Art. 25 - Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972.

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile".

2. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)".

 

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